INNOVAZIONE | Il credito d’imposta per la formazione 4.0

Il credito d’imposta per le spese di formazione nelle nuove tecnologie è prorogato anche per il 2020.

Era già attiva dal 2019 l’agevolazione del credito d’imposta per la formazione nelle nuove tecnologie ed è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2020.

La misura, ancora poco diffusa, è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale dipendente su materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

L’attività formativa agevolabile è quella prevista nelle materie indicate dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” del D.M. 4 maggio 2018 che contiene un elenco esemplificativo ma non esaustivo: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o stampa tridimensionale), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali attività devono interessare uno o più degli ambiti aziendali quali vendita e marketing, informatica e tecniche o tecnologie di produzione, che saranno poi indicati dal legale rappresentante dell’impresa nella dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000 a ciascun dipendente e attestante l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

L’organizzazione può esser gestita direttamente dal personale docente interno della singola impresa o affidata a docenti esterni, come soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’ente ha sede legale o sede operativa, università, strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 o, novità 2020, Istituti tecnici superiori.

A favorire il ricorso a questa misura è la modifica alle disposizioni precedenti con l’eliminazione del vincolo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, adempimento considerato dalle associazioni imprenditoriali come il principale ostacolo per l’accesso al beneficio fiscale sino ad oggi.

I destinatari delle misure saranno i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e apprendisti; nel caso di collaboratori legati all’impresa da contratti diversi, vi è ugualmente la possibilità di una loro partecipazione, pur restando irrilevanti ai fini del calcolo del beneficio fiscale.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

La norma prevede una differenziazione della misura del credito a seconda delle dimensioni dell’impresa: 50% per quelle di dimensioni ridotte, 40% per le medie e 30% per le grandi. Il limite massimo annuale di spesa commisurato alle stesse è, invece, di 300.000 € per le piccole imprese e 250.000 € per quelle medie e grandi.

Fermi restando questi vincoli, la misura del bonus per tutte passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico alle organizzazioni, il decreto 4 maggio 2018 dispone:

– la necessità di conservare una relazione che illustri modalità organizzative e contenuti delle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno; l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;

– la revisione dei costi da parte del soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. La certificazione sarà, dunque, allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono adempiere a tale obbligo attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

Le organizzazioni che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di consentirgli di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa.

Il beneficio fiscale può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili, previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti.

È l’Agenzia delle Entrate che controlla la corretta fruizione del credito. Nel caso questa risulti indebita, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo la legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.

Si specifica inoltre che, come previsto dalla circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, il credito di imposta può essere cumulato senza limitazioni con i contributi ricevuti per i Piani formativi finanziati dai Fondi inter-professionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione.

La foto è tratta dalla mostra A scena aperta, esposizione fotografica sul teatro sociale organizzata dal Consorzio Parsifal e dalla cooperativa Altri Colori.

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