231 | Perché è importante aggiornare i modelli organizzativi

L’introduzione dei nuovi reati tributari tra quelli presupposto 231 impone di adeguare i modelli organizzativi delle nostre imprese

Parlare dei modelli organizzativi 231 significa introdurci nel tema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: quella che viene diffusamente indicata come responsabilità “penale” delle società.

Da quando nel 2001 è stata approvata “La 231” – che in realtà è un decreto e non una legge -, le società, gli enti e le persone giuridiche in generale possono essere chiamate a rispondere con il proprio patrimonio dei reati commessi dai loro “apicali” o “sottoposti” nel caso si riscontri per loro un vantaggio o interesse dalla commissione reati tassativamente indicati dal legislatore, che, con la tecnica della novellazione, continua ad integrare.

L’ultima modifica, che è quella su ci concentreremo, è stata introdotta alla fine dello scorso anno con il D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019. Si tratta di una novità importante perché per la prima volta introduce nel novero dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 del 2001 alcuni reati tributari come: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con sanzioni diversificate per imponibili che risultano inferiori o superiori ai 100 mila euro; la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con sanzioni diversificate per imponibili superiori o inferiori ai 100 mila euro; l’occultamento o la distruzione di documenti contabili; la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Come per tutti i reati 231, le sanzioni possono essere, oltre che di natura pecuniaria, anche interdittive: prima tra tutte, per le nostre imprese cooperative, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, contributi e sussidi fino al divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Che cosa accade nel concreto? Ce lo spiega bene il Dott. Antonio Iorio in un recente contributo sul Sole 24 Ore che riprendiamo: “In concreto, nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il PM annoterà anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato”.

“In caso di condanna, la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro ad una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote, a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero delle quote da applicare, per un ammontare complessivo di € 619.600 (400 quote x € 1.549,00) ovvero di € 774.500 (500 quote per € 1.549,00)”. Se poi l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria può aumentare di un terzo. Questo è solo uno degli esempi che descrivono i rischi a cui sono esposte le nostre società.

Che fare dunque? Diventa determinante l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che deve essere calato sulla singola realtà aziendale e la nomina di un organismo di vigilanza autonomo ed indipendente. Non solo adottato ma anche attuato. L’attuazione richiede sia il suo continuo aggiornamento che la realizzazione di un’adeguata attività formativa e di istruzione del personale. Ci viene da fare una provocazione: non vale, forse, la pena contenere il rischio delle conseguenze negative per la nostra società con un aggiornamento costante del modello investendo pochi euro all’anno? La risposta agli amministratori delle società, tenuti ad un generale dovere di agire con diligenza, organizzando in modo adeguato l’impresa gestita (art. 2392, primo e secondo comma del c.c.).


La foto è tratta dalla mostra Federico Fellini. Ironico, beffardo e centenario a cura di Simone Casavecchia, a Roma presso la vanvitelliana Biblioteca Angelica fino al 28 febbraio, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.30.

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