LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS, 231/01

Su sollecitazione dell’Unione Europea, anche in Italia è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi dal proprio personale nell’interesse o a vantaggio degli stessi.
Superando lo storico dogma del nostro ordinamento secondo cui societas delinquere non potest, il legislatore ha introdotto per la prima volta la responsabilità in sede penale delle organizzazioni, che si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato il fatto illecito, a “vantaggio” o anche semplicemente nell’”interesse” dell’organizzazione.

Tutta la disciplina è contenuta nel Decreto 8 giugno 2001 n. 231 intitolato alla Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300.
In un contesto come quello attuale in cui la cronaca quotidiana racconta storie di corruzione, malaffare, soprattutto nel settore degli appalti, il tema della responsabilità amministrativa diviene un argomento di grande attualità.

Il concretizzarsi di una responsabilità amministrativa può avere delle pesanti ripercussioni patrimoniali sull’Ente e, indirettamente, sugli interessi economici dei soci.
Con il decreto 231, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità per l’Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi (esimente) in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che sia controllato a sua volta da un Organismo di Vigilanza.
Il Modello, efficacemente predisposto, attuato e aggiornato, evita sanzioni di natura pecuniaria – la quantificazione avviene in quote per importi che possono arrivare ad 1 milione e mezzo di euro – ed interdittiva quali:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;
  • divieto di contrattare con la P.A.;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’adozione del Modello 231, il suo costante aggiornamento e la sua efficace applicazione evitano anche possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non lo hanno adottato.
Un modello organizzativo ben fatto, oltre a costituire un fattore esimente in termini di responsabilità amministrativa, può avere, in un approccio multidisciplinare, ripercussioni importanti in termini di corporate governance: sia in fase preventiva, perché consente alle aziende di focalizzare e mettere a punto processi di governo e di amministrazione interni rendendoli più controllabili e trasparenti; sia nella fase “patologica” di eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori nei confronti dell’Ente.